Sementi Biologiche

La legislazione europea che regolamenta la produzione biologica, impone agli agricoltori di utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, salvo i casi in cui per mancata disponibilità siano concesse deroghe all’ utilizzo di materiale non biologico. In quest’ultimo caso, sementi e tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari e siano stati ottenuti senza l’uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti da essi derivanti.

 

Le normative a cui un moltiplicatore di sementi biologiche deve fare riferimento sono: Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche che regolamenta la e "Disciplina dell'attività sementiera" in generale e i regolamenti specifici dell’Agricoltura biologica:

 

  1. Reg. Ce 834/2007 (obiettivi, principi e norme generali)
  2. Reg. Ce 889/2008 (norme tecniche di applicazione)
  3. Reg. n° Novembre 2009 (richiesta di deroga all’ENSE)

 

In alcune regioni (Emilia-Romagna, Marche e Umbria) sono inoltre in vigore apposite leggi a tutela della qualità genetica delle produzioni che elencano gli obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori. Sono stabilite le distanze minime per la realizzazione di un corretto isolamento spaziale, vengono definiti i criteri per la creazione di aree di preuso e l’istituzione di zone chiuse. Sono inoltre elencati gli organi di vigilanza e le sanzioni amministrative. Aldilà degli aspetti normativi, per garantire una produzione di seme biologico di qualità sono stati predisposti dei Disciplinari di produzione di sementi biologiche. Questi disciplinari che interessano ancora poche specie, hanno una valenza nazionale, sono stati redatti dall’INRAN-ENSE con il contributo di appositi gruppi di lavoro e prendono in esame le problematiche agronomiche e fitosanitarie e gli aspetti di lavorazione in magazzino. Oltre a questi disciplinari, il Consorzio COAMS in collaborazione con le proprie associate ha redatto alcune schede colturali per le specie destinate a produrre seme biologico, che rappresentano un importante punto di riferimento per aspetti quali la concimazione e la difesa. COAMS è tuttora impegnato nell’aggiornamento di tali linee tecniche e nella redazione di nuovi disciplinari, convinto che solo attraverso questi strumenti si possano fornire agli agricoltori delle corrette indicazioni. Il miglioramento delle tecniche di produzione dovrebbe portare ad avere i quantitativi di seme biologico necessari per soddisfare le esigenze del mondo della produzione portando così al superameno della richiesta di deroga.

 

 

NORMATIVA SEMENTIERA NAZIONALE

 

Per la commercializzazione delle sementi si fa riferimento alla Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche:

"Disciplina dell'attività sementiera". NORMATIVA LEGATA ALLE SEMENTI E AL MATERIALE DI PROPAGAZIONE OBBLIGHI DEL PRODUTTORE BIOLOGICO

Con i regolamenti sull’agricoltura biologica 834/2007 e Reg. Ce 889/2008 sono state introdotte alcune novità o confermate alcune modalità di gestione legate al materiale sementiero. E’ necessario utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, sono previste deroghe ed utilizzo di materiale non biologico in caso di non disponibilità. In Italia, la gestione della Banca dati per le sementi, nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico, è affidata all’ENSE. Esistono specifiche legislazioni a tutela della qualità e purezza genetica delle sementi riprodotte. I riferimenti sono: Legge Regionale n.2 del 19 gennaio 1998 (Regione Emilia-Romagna) Finalità a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni b) favorire l’espansione delle colture da seme c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione di fitopatie Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori 1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell’ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, presentano alla Regione un programma di coltivazione. 2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l’autoconsumo. Legge Regionale n.34 del 26 ottobre 1983 (Regione Marche) Legge Regionalen.1 del 20 gennaio 1999 (Regione Umbria) “la moltiplicazione di colture da seme per agricoltura biologica e non, è svolta sempre su contratto con società Sementiere proprietarie delle varietà standard e dei brevetti vegetali affidati agli agricoltrori moltiplicatori per la riproduzione. La commercializzazione è effettuata sia sul mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario direttamente dalla società Sementiere medesime.

Contatti

Sede Sociale: Via Dell'Arrigoni, 60

47522 Pievesestina di Cesena (FC) - ITALIA


Sede Amministrativa: Via Calcinaro, 1458

47521 Martorano di Cesena (FC) - ITALIA


Tel.: +39 0547 643511

Fax: +39 0547 381002

e-mail: info@coams.it

Iscritta al registro delle imprese di Forlì-Cesena

Codice fiscale / Partita IVA : 03426830406

Capitale Interamente Versato 20.000 Euro

Partner

Regione Emilia Romagna

Repubblica ItalianaEuro-leaf

 

Programma di Sviluppo RuraleFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR): l'Europa investe nelle zone rurali