Circolare 21 marzo 2005, applicazione pagamento supplementare PAC ex art. 69

A TUTTE LE ASSOCIATE AIS Si trasmette in allegato il testo della circolare 21 marzo 2005 n. 130 dell'Area coordinamento di AGEA, contenente le disposizioni applicative in merito ai pagamenti supplementari ex articolo 69 della riforma PAC, previsti in particolare dal decreto 24 settembre 2004 del Ministero delle politiche agricole. Come noto, per quanto riguarda i seminativi, hanno accesso al pagamento supplementare il frumento duro e tenero, il mais, nonchè quelle colture elencate nell'all.to IX del regolamento CE n. 1782/03 (ad esempio: orzo, avena, sorgo, soia, girasole, pisello, favino ecc..) che entrino in un avvicendamento almeno biennale tra colture depauperanti e colture da rinnovo o miglioratrici della fertilità del terreno. La circolare AGEA ammette anche l'avvicendamento tra sole colture miglioratrici o da rinnovo, purchè appartenenti a specie diverse. La condizione per accedere al pagamento supplementare è l'impiego da parte dell'agricoltore di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm. Per il frumento duro, le varietà debbono inoltre corrispondere a quelle individuate in un apposito elenco (vedere decreto Mipaf 24 settembre 2004, cui e-mail AIS del 27 settembre, integrato dal decreto 3 novembre 2004, cui e-mail AIS dell'8 novembre). Per tutte le specie interessate è stato inoltre stabilito un quantitativo minimo di seme certificato da impiegare (decreto Mipaf 9 dicembre 2004). La circolare AGEA del 21 marzo 2005 tratta sostanzialmente per quanto ci riguarda due aspetti: - il contenuto delle fatture relative al seme certificato impiegato: a questo proposito, chiarendo meglio quanto indicato nel decreto Mipaf del 9 dicembre 2004, si precisa che la fattura rilasciata all'agricoltore debba contenere l'indicazione della specie, della varietà, della categoria di certificazione e del numero di partita ENSE (o di analogo organismo di certificazione ufficiale) del seme ceduto; - la dichiarazione relativa alla situazione non ogm delle sementi: a questo riguardo, condividendo l'impostazione data da AIS alla problematica, AGEA distingue fra: - le sementi di mais e di soia, per le quali esiste una precisa disposizione in merito ai controlli ogm e la cui dichiarazione riguarderà pertanto l'esito negativo del controllo effettuato; - tutte le altre specie (frumenti, orzo, girasole ecc...), per le quali è invece sufficiente una dichiarazione riguardante lo stato di semente appartenente ad una varietà non ogm. Ovviamente, le dichiarazioni in oggetto da parte delle aziende sementiere sono accettate sia se rese secondo gli schemi formali suggeriti a suo tempo da AIS, così come se trascritte sui documenti fiscali, di trasporto o sul cartellino del produttore. La circolare in esame ha inoltre: - stabilito l'obbligo per i coltivatori di conservare per almeno cinque anni i cartellini ufficiali delle sementi e le relative fatture; - disposto una sorta di moratoria (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) per gli agricoltori che, per le sole colture autunno-vernine, non disponessero più dei cartellini ufficiali; - precisato che per le colture portaseme, i cartellini di certificazione sono sostituiti dalla dichiarazione ENSE di ritiro dei cartellini ufficiali. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano i più distinti saluti. La circolare è possibile scaricarla dall'area download.