NORMATIVA LEGATA ALLE SEMENTI E AL MATERIALE DI PROPAGAZIONE OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

 

NORMATIVA SEMENTIERA NAZIONALE

 

Per la commercializzazione delle sementi si fa riferimento alla Legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche: "Disciplina dell'attività sementiera".

 

Esistono specifiche legislazioni a tutela della qualità e purezza genetica delle sementi riprodotte. I riferimenti sono:

Legge Regionale n.2 del 19 gennaio 1998 (Regione Emilia-Romagna)

 

Finalità

a)  prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni

b)  favorire l’espansione delle colture da seme

c)  favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione di fitopatie

 

Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori

1.  I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell’ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, presentano alla Regione un programma di coltivazione.

2.  La coltivazione in proprio è consentita solo per l’autoconsumo.

 

Legge Regionale n.34 del 26 ottobre 1983 (Regione Marche)

Legge Regionalen.1 del 20 gennaio 1999 (Regione Umbria)

 

“la moltiplicazione di colture da seme per agricoltura biologica e non, è svolta sempre su contratto con società Sementiere proprietarie delle varietà standard e dei brevetti vegetali affidati agli agricoltrori moltiplicatori per la riproduzione.

La commercializzazione è effettuata sia sul mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario direttamente dalla società Sementiere medesime.