U.E.

Superfici orticole da seme in EU

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La riforma dello zucchero offrirà ai produttori europei prospettive di competitività

Oggi la Commissione europea ha proposto una profonda riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Si tratta di cambiamenti destinati ad aumentare la competitività e l'orientamento al mercato del settore dello zucchero dell'Unione europea, a garantire al settore un futuro sostenibile a lungo termine e a rafforzare la posizione negoziale dell'UE nell'ambito dell'attuale ciclo di negoziati sul commercio mondiale. In altre parole, viene ammodernato un regime rimasto pressochè inalterato per quasi quarant'anni. Il nuovo regime continuerà a garantire ai paesi in via di sviluppo un accesso preferenziale al mercato europeo dello zucchero a prezzi attrattivi, ben al di sopra dei prezzi del mercato mondiale. I paesi dell'Africa, dei Caraibi del Pacifico che esportano tradizionalmente zucchero nell'Unione europea beneficeranno di un programma di aiuti, anch'esso adottato oggi dalla Commissione. Le proposte di riforma della Commissione comprendono una riduzione del prezzo dello zucchero bianco del 39% in totale, da effettuarsi in due tappe; la concessione di una compensazione agli agricoltori sul 60% della riduzione del prezzo, sotto forma di un pagamento disaccoppiato, subordinato al rispetto di norme di gestione ambientale e del territorio, che si aggiunge al pagamento unico per azienda; un regime quadriennale di ristrutturazione volontario, volto a incoraggiare i produttori meno competitivi a cessare l'attività e infine la soppressione dell'intervento. Il programma di aiuti a favore degli ACP beneficerà di una dotazione di 40 milioni di euro per il 2006 e getta le basi per ulteriori aiuti futuri. La Commissione confida in un accordo politico sulle odierne proposte di riforma da parte del Consiglio agricoltura che si terrà in novembre." Non ci sono alternative ad una profonda riforma del settore", ha affermato Mariann Fischer Boel, Commissaria all'agricoltura e allo sviluppo rurale. "La soluzione di comodo sarebbe quella di incrociare le braccia, il che significherebbe però assistere ad una lenta e dolorosa agonia del settore europeo dello zucchero. Sono convinta invece che i produttori di zucchero dell'Unione europea abbiano di fronte a sè buone prospettive di competitività, ma solo se ci attiviamo fin da oggi con determinazione per prepararli alle sfide che li aspettano. Stiamo offrendo loro una piattaforma di programmazione stabile a lungo termine, che poggia su un cospicuo fondo di ristrutturazione, destinato ad incoraggiare i produttori meno competitivi ad abbandonare l'attività nel settore e a far fronte alle ripercussioni sociali ed ambientali del processo di ristrutturazione. Manterremo inoltre le preferenze a favore dei nostri fornitori tradizionali dei paesi in via di sviluppo e il mercato europeo continuerà a rappresentare uno sbocco attraente per lo zucchero prodotto da alcuni di loro." Il Commissario allo sviluppo e all'aiuto umanitario, Luis Michel, ha sottolineato dal canto suo che: "Comprendiamo perfettamente che la riforma del settore europeo dello zucchero possa costituire una seria sfida per molti dei nostri partner dei paesi ACP, ma siamo convinti che il programma di aiuti proposto consentirà loro una transizione armoniosa accompagnata da una strategia locale di sviluppo sostenibile." Le ragioni della riforma Dopo le riforme della PAC del 2003 e del 2004 è tempo ormai di estendere al regime dello zucchero il tipo di approccio già adottato in altri settori. La riforma del settore dello zucchero deve tenere adeguatamente conto dei redditi degli agricoltori, degli interessi dei consumatori e della situazione dell'industria di trasformazione; deve inoltre rafforzare la competitività del settore europeo dello zucchero, migliorarne l'orientamento al mercato e contribuire ad un equilibrio di mercato sostenibile, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'UE. La Commissione ha compiuto un'analisi in profondità del mercato dello zucchero e ha consultato il maggior numero possibile di interessati. Le sue valutazioni di impatto hanno chiaramente dimostrato che il mantenimento delle status quo è improponibile. Senza riforme occorrerebbe ridurre drasticamente tutte le quote, il che colpirebbe più duramente i produttori più competitivi e comporterebbe uno scenario di erosione. I produttori europei devono avere la certezza a lungo termine quanto alle regole che dovranno rispettare. La proposta di riforma delinea pertanto un quadro economico e giuridico del settore europeo dello zucchero fino al 2014/2015, senza clausola di revisione intermedia. La Commissione propone un'ingente riduzione dei prezzi in due tappe, abbinata alla creazione di un cospicuo fondo di ristrutturazione della durata di quattro anni. Il fondo di ristrutturazione persegue tre obiettivi principali: innanzitutto offre incentivi per incoraggiare i produttori meno competitivi a cessare l'attività nel settore; in secondo luogo, stanzia risorse per sostenere l'impatto socio-ambientale della chiusura degli stabilimenti (finanziando piani sociali o programmi di riconversione e misure per il ripristino ambientale dei siti industriali); in terzo luogo, nelle regioni più colpite dalla riforma finanzia lo sviluppo di nuove attivit? coerentemente con i Fondi strutturali e dello sviluppo rurale. Un programma di aiuti per i paesi ACP L'Europa non deve trascurare i bisogni dei paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico per i quali costituisce tradizionalmente un mercato di grande importanza. Dopo la riforma l'Europa rimarrà un mercato attrattivo per alcuni dei paesi che hanno un accesso garantito al mercato dell'UE in forza del Protocollo sullo zucchero. La Commissione propone tuttavia un regime di aiuti a favore dei paesi ACP tradizionalmente esportatori di zucchero nell'UE e riconosce che la riforma rappresenta una grossa sfida non solo per i produttori di barbabietole e di zucchero dell'Unione, ma anche per molti paesi ACP fornitori. Per poter far fronte alle diverse situazioni nei vari paesi, il programma di assistenza della Comunità contempla un'ampia gamma di azioni di tipo sociale, economico e ambientale. In virtù del Protocollo sullo zucchero esportano zucchero nell'Unione europea 18 stati ACP che possono in qualche modo risentire dei tagli di prezzo sul mercato dell'UE. L'impegno ad aiutarli nel processo di adattamento figurava già nella comunicazione della Commissione del luglio 2004 ed è stato sviluppato in un piano d'azione elaborato in gennaio come base di dialogo con gli ACP. La Commissione propone di dare inizio al programma di assistenza già dal 2006 perchè quanto prima saranno realizzati gli investimenti, tanto maggiori saranno le possibilità di successo dell'adeguamento di tali paesi. Data la sua complessità, il processo di ristrutturazione e di diversificazione richiede uno sforzo duraturo, per cui l'aiuto del 2006 sarà parte integrante di un piano della durata di otto anni. Per il 2006 è stato stanziato un bilancio iniziale di 40 milioni di euro e per il periodo 2007-2013 sarà garantita un'ulteriore assistenza a lungo termine. Date le differenze tra i vari paesi ACP, è stata prevista un?ampia gamma di opzioni di sostegno che ogni Stato adatterà a seconda del fabbisogno evidenziato dagli interessati e integrerà in una strategia sostenibile, globale e di lungo respiro. I tipi di aiuti sono stati concepiti concentrandosi in particolare sull'efficacia dell'attuazione. Elementi delle proposte di riforma del settore dello zucchero dell'UE Taglio dei prezzi del 39% in due anni, a partire dal 2006/07, per garantire un equilibrio sostenibile del mercato. Concessione agli agricoltori di una compensazione sul 60% della riduzione dei prezzi; inserimento dell'aiuto nel regime di pagamento unico per azienda, subordinandolo al rispetto di norme di gestione ambientale e territoriale. Validità del nuovo regime, compresa la proroga del regime delle quote zucchero, fino al 2014/15, senza clausola di revisione intermedia. Fusione delle quote A e B in una quota di produzione unica. Soppressione del regime d'intervento: il prezzo d'intervento è sostituito da un prezzo di riferimento. Ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo di riferimento. Regime di ristrutturazione quadriennale volontario per gli stabilimenti che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, sotto forma di un congruo pagamento decrescente destinato a incoraggiare la chiusura degli stabilimenti e la rinuncia alla quota, nonchè a sostenere l'impatto sociale ed ambientale del processo di ristrutturazione. Tale pagamento ammonta a 730 euro per tonnellata nel primo anno e scende a 625 nel secondo anno, a 520 nel terzo anno e a 420 nel quarto anno. Un pagamento complementare per i produttori di barbabietole colpiti dalla chiusura degli stabilimenti nel primo anno per il quale detengono diritti di fornitura. Entrambi i pagamenti saranno finanziati attraverso il gettito di un prelievo decrescente a carico dei detentori di quota, nell?arco di tre anni. La barbabietola coltivata per fini non alimentari è ammissibile ai pagamenti previsti per il ritiro dalla produzione e può beneficiare anche all'aiuto per le colture energetiche di 45 EUR/ha. Per mantenere un determinato livello di produzione nei paesi che producono attualmente zucchero C è prevista una quota supplementare di 1 milione di tonnellate a fronte di un pagamento unico corrispondente all'importo dell'aiuto di ristrutturazione per tonnellata nel primo anno. Sarà escluso dalle quote di produzione lo zucchero destinato alle industrie chimiche e farmaceutiche e quello destinato alla produzione di bioetanolo. Aumento della quota di isoglucosio di 300.000 tonnellate per le attuali imprese produttrici: l'aumento avrà luogo progressivamente in tre anni al ritmo di 100.000 tonnellate all'anno.

PAC, decreti attuativi Mipaf del 15 marzo 2005

Desideriamo segnalare in materia di riforma PAC che sono stati emanati in data 15 marzo 2005 dal Ministero delle politiche agricole tre nuovi decreti attuativi. In tre decreti sono scaricabili dal sito del MIPAF, agli indirizzi di seguito riportati. - Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate, di cui all'art. 99 del Reg. (CE) 1782/2003. Premesso che l'aiuto alle sementi certificate (foraggere, riso, lino, canapa e spelta) è rimasto accoppiato alla produzione, il decreto stabilisce alcuni principi applicativi della nuova gestione del regime di aiuto. In particolare: - referente per il riso resterà l'Ente Nazionale Risi, mentre per le altre sementi saranno l'AGEA e gli altri Organismi pagatori regionali; - gli agricoltori dovranno fare già domanda di aiuto per le sementi certificate con la domanda di aiuto PAC che presenteranno entro il prossimo 15 maggio tramite i rispettivi CAA. Successivamente, dovranno presentare a supporto un contratto di moltiplicazione con un'azienda sementiera (il temine non è ancora stato fissato e potrebbe essere il prossimo 31 luglio), poi entro il 15 giugno 2006 la documentazione relativa al quantitativo di seme certificato. La liquidazione da parte di AGEA (ovvero degli Organismi pagatori regionali o dell'Ente Risi) dell'aiuto spettante dovrà essere fatta entro il 30 giugno; - le aziende sementiere o i costitutori diretti moltiplicatori dovranno accreditarsi, analogamente allo scorso anno, presso l'Organismo pagatore competente in base alla propria sede legale (AGEA, ovvero AGREA per l'Emilia-Romagna, ARTEA per la Toscana, AVEPA per il Veneto ecc..). Restano validi gli accreditamenti ottenuti lo scorso anno. - ulteriori istruzioni operative dovranno venire comunque definite ed emanate dall'Organismo di coordinamento (AGEA). http://www.politicheagricole.it/NORME/SEMENTI/PDF/20050315__DM.pdf - Regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. Il decreto definisce le modalità applicative del regolamento CE n. 382/2005 per quanto riguarda gli adempimenti delle imprese di trasformazione, ovvero degli acquirenti di foraggi da essiccare e/o da macinare (accreditamento dei trasformatori, definizione dei contratti di acquisto, presentazione delle domande di aiuto). http://www.politicheagricole.it/NORME/FORAGGI/PDF/20050315__DM.pdf - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 1782/03 e 1972/04. Il nuovo decreto stabilisce determinati aspetti gestionali degli aiuti accoppiati quali in particolare: - per il frumento duro: la ripartizione regionale delle superfici di base, il quantitativo di seme certificato da impiegare pari a 180 kg/ettaro, la lista delle varietà ammesse al premio qualtà di 40 euro/ettaro; - per il riso: la ripartizione della superficie di base nazionale; - le colture energetiche; - il ritiro dei terreni dalla produzione e la loro gestione ai fini di ottenere materie prime; - le superfici investite a canapa. http://www.politicheagricole.it/NORME/CERLEGOLE/PDF/20050315__DM.pdf, (allegato A), (allegato B), (allegato C).

Circolare 21 marzo 2005, applicazione pagamento supplementare PAC ex art. 69

A TUTTE LE ASSOCIATE AIS Si trasmette in allegato il testo della circolare 21 marzo 2005 n. 130 dell'Area coordinamento di AGEA, contenente le disposizioni applicative in merito ai pagamenti supplementari ex articolo 69 della riforma PAC, previsti in particolare dal decreto 24 settembre 2004 del Ministero delle politiche agricole. Come noto, per quanto riguarda i seminativi, hanno accesso al pagamento supplementare il frumento duro e tenero, il mais, nonchè quelle colture elencate nell'all.to IX del regolamento CE n. 1782/03 (ad esempio: orzo, avena, sorgo, soia, girasole, pisello, favino ecc..) che entrino in un avvicendamento almeno biennale tra colture depauperanti e colture da rinnovo o miglioratrici della fertilità del terreno. La circolare AGEA ammette anche l'avvicendamento tra sole colture miglioratrici o da rinnovo, purchè appartenenti a specie diverse. La condizione per accedere al pagamento supplementare è l'impiego da parte dell'agricoltore di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm. Per il frumento duro, le varietà debbono inoltre corrispondere a quelle individuate in un apposito elenco (vedere decreto Mipaf 24 settembre 2004, cui e-mail AIS del 27 settembre, integrato dal decreto 3 novembre 2004, cui e-mail AIS dell'8 novembre). Per tutte le specie interessate è stato inoltre stabilito un quantitativo minimo di seme certificato da impiegare (decreto Mipaf 9 dicembre 2004). La circolare AGEA del 21 marzo 2005 tratta sostanzialmente per quanto ci riguarda due aspetti: - il contenuto delle fatture relative al seme certificato impiegato: a questo proposito, chiarendo meglio quanto indicato nel decreto Mipaf del 9 dicembre 2004, si precisa che la fattura rilasciata all'agricoltore debba contenere l'indicazione della specie, della varietà, della categoria di certificazione e del numero di partita ENSE (o di analogo organismo di certificazione ufficiale) del seme ceduto; - la dichiarazione relativa alla situazione non ogm delle sementi: a questo riguardo, condividendo l'impostazione data da AIS alla problematica, AGEA distingue fra: - le sementi di mais e di soia, per le quali esiste una precisa disposizione in merito ai controlli ogm e la cui dichiarazione riguarderà pertanto l'esito negativo del controllo effettuato; - tutte le altre specie (frumenti, orzo, girasole ecc...), per le quali è invece sufficiente una dichiarazione riguardante lo stato di semente appartenente ad una varietà non ogm. Ovviamente, le dichiarazioni in oggetto da parte delle aziende sementiere sono accettate sia se rese secondo gli schemi formali suggeriti a suo tempo da AIS, così come se trascritte sui documenti fiscali, di trasporto o sul cartellino del produttore. La circolare in esame ha inoltre: - stabilito l'obbligo per i coltivatori di conservare per almeno cinque anni i cartellini ufficiali delle sementi e le relative fatture; - disposto una sorta di moratoria (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) per gli agricoltori che, per le sole colture autunno-vernine, non disponessero più dei cartellini ufficiali; - precisato che per le colture portaseme, i cartellini di certificazione sono sostituiti dalla dichiarazione ENSE di ritiro dei cartellini ufficiali. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano i più distinti saluti. La circolare è possibile scaricarla dall'area download.

OGM - Raccomandazioni U.E.

OGM - Raccomandazioni U.E. Nella sezione download/leggi e riforme/U.E. E' possibile scaricare il testo della U.E. sulle raccomandazione della commissione del recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. OGM - Raccomandazioni U.E. Nella sezione download/leggi e riforme/U.E. E' possibile scaricare il testo della U.E. sulle raccomandazione della commissione del recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

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