Richiesta corretta interpretazione applicazione Reg. CE 834/07 e DM 27 novembre 2009, sul tema della produzione di sementi per l’agricoltura biologica

In premessa si riassume brevemente la procedura seguita nelle ultime campagne agrarie per l’ottenimento di sementi da agricoltura biologica di specie orticole. Il Riferimento di base è assunto con l’adozione delle disposizione del ex Reg. CEE 2092/91 ed in particolare della Circolare del MIPAAF n. 3 del 6 agosto 2001. Con tali norme, la produzione di sementi di specie orticole, è stata programmata avviando la coltivazione di tali specie in campi conformi alla produzione biologica, mettendo a dimora, materiali portaseme convenzionali, sia di seme puro non trattato, che bulbi o radici o piantine madri portaseme, che completavano almeno un ciclo biologico prima di raccogliere il seme da destinare alla produzione futura attraverso la commercializzazione delle società sementiere committenti la moltiplicazione. Con l’applicazione delle norme contenute nel Reg. CE 834/07 ed il DM del 27/11/09, tali modalità produttive relative all’ottenimento di sementi da agricoltura biologica, non trova espliciti riferimenti, se non in alcuni passaggi del Reg. CE 834/07, dove l’art.12 ) Norme di produzione vegetale, prevede alla lettera i) quanto segue: “per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa, sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione … omissis ... prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre (portaseme) da cui provengono le sementi  e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione  vegetativa, sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione ... omissis …” La nostra interpretazione, ciò considerato, è pertanto che l’avvio della coltura da seme (es. varietà orticole di cavolo, cipolla, lattuga, zucchino, ecc.) può avvenire partendo da materiali riproduttivi convenzionali, (derivanti dai materiali di ricerca delle diverse società sementiere committenti) coltivati per almeno un ciclo in regime di agricoltura biologica, così come disposto dal regolamento in oggetto.

 

A tale scopo, l’allegato -V-  del DM 18354 del 27-11-09, prevede nella - parte A - al punto 1- NORME DI PRODUZIONE PER LE SEMENTI E I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA BIOLOGICI quanto segue: 1.1 – Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa omissis al sesto capolinea “nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi da agricoltura biologica o, ai sensi dell’art.12 paragrafo 1 comma i del Reg. CE sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all’art 12 del Reg. CE 834/07” Quanto evidenziato, riconfermerebbe la correttezza dell’uso di materiali per la riproduzione di colture da seme derivanti da materiali riproduttivi convenzionali, essendo gli stessi frutto della ricerca delle società sementiere committenti la moltiplicazione, che sono sia nazionali che estere, e dispongono di materiale di base limitato e destinabile esclusivamente alla riproduzione.

In tale contesto, l’avvio del ciclo di moltiplicazione biologico inizia dalla messa a dimora del materiale da riprodurre, sia esso seme convenzionale, bulbo, radice, parte di radice, o piantina madre portaseme, presso il campo di produzione dell’agricoltore biologico. Nel corretta programmazione dei piani produttivi, non ricorre l’obbligo di richiedere alcuna deroga in merito, in quanto i materiali da riproduzione, non sono seme commerciale, ma seme o materiali da riproduzione vegetativa di base o pre base, non disponibile sul mercato, essendo di esclusiva proprietà della Società committente la moltiplicazione.

 

Tale modalità deve essere interpretata in continuità con quanto indicato dalla Circolare 3 del 06/08/01 che al terzo capoverso del punto 2 a) definiva:

“Pertanto, si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa "da agricoltura biologica", mettendo a coltura piante porta seme e piante porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il periodo di conversione previsto dall’allegato I, parte A, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (almeno due anni prima della semina o, nel caso di colture perenni diverse dai prati di almeno tre anni prima del primo raccolto) e continuando ad applicare, per le stesse piante, il metodo di produzione biologico per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.” Si chiede, con la presente, al suddetto Ministero se nulla OSTA, alla corretta interpretazione delle norme in oggetto, così come da noi evidenziato. In mancanza di diverse indicazioni, le imprese agricole biologiche  avvieranno i programmi di moltiplicazione biologica per la campagna 2010-2011, pianificando la riproduzione delle varietà richieste dalle diverse ditte sementiere, partendo da sementi e materiali vegetativi da riproduzione (portaseme) convenzionali, così come sopra indicato.

 

Bologna, 2 agosto 2010

Il Presidente FederBio                                         Il Presidente COAMS

Paolo Carnemolla                                                       G. Laffi